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Start up innovative: normativa e vantaggi fiscali

Le start up innovative godono di una disciplina specifica dettata dalla legge 221/2012 di conversione del “Decreto Crescita 2.0”. Esaminiamo insieme quali sono i requisiti e i vantaggi per registrarsi alla Camera di Commercio con questa particolare “etichetta”.

Cosa sia una start up è ormai abbastanza noto: una nuova attività imprenditoriale (start), non necessariamente tecnologica, con accelerazionedello sviluppo o della realizzazione del prodotto o servizio distintivo su cui è basata (up come scale-up).Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge 221/2012di conversione del Dl 179/2012, detto “Decreto Crescita 2.0”, con cui il Governo stabilisce una normativa a favore dello sviluppo del tessuto produttivo nel nostro Paese. La Sezione IX della legge parla di un nuovo tipo di “impresa”: lestartup innovative.

La definizione e l’etimologia della parola si arricchiscono del termine “innovativa” che denota il carattere appunto innovativo/tecnologico del prodotto o servizio che va a connotare l’identità della startup.

Start up innovative: cosa le caratterizza e quali sono i vantaggi economici

Le risposte sono nelle linee guida riportate nella stessa legge 221/2012, consultabili sul portale #ItalyFrontiers, realizzato da InfoCamere, che rappresenta anche una vetrina per startup (e Pmi) innovative iscritte alla sezione speciale del Registro imprese.

È bene anzitutto chiarire che le startup innovative sono società di capitali costituite, anche in forma cooperativa, in Italia o in un altro Paese dell’UE, che abbiano però una sede produttiva o una filiale in Italia e come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Quali sono gli altri requisiti fondamentali per essere qualificati come startup innovativa?

Il tempo: deve essere statacostituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda. Ciò significa che, dopo 5 anni, non si è più una startup innovativa.

I ricavi: a partire dal secondo anno di attività come startup innovativa il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro (e deve risultare dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio).

Inoltre, le start up innovative non distribuisconoutili.

L’origine giuridica: non deve nasce da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Ma quale deve essere il contenuto innovativo per far sì che la startup sia considerata tale? Deve sussistere almeno uno di questi tre elementi:

  1. Le spese in ricerca e sviluppodevono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup.
  2. Sono da considerarsi tali, in particolare, le spese legate allo sviluppo precompetitivo e competitivo (per esempio, sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan), quelle relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti, le spese legali sulla proprietà intellettuale.
  3. Il team deve essere formato per almeno 1/3 da dottori di ricerca o dottorandi di università italiane o straniere, oppure laureati che, da almeno tre anni, sono impegnati in attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati con sede in Italia o all’estero; oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori che abbiano conseguito una laurea magistrale.
  4. La start up deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato oppure dei diritti relativi ad un “programma per elaboratore originario” (software) registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (SIAE); tale brevettodeve essere ovviamente direttamente connesso all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Start up innovative: come avviene la registrazione e quali sono i (numerosi) vantaggi

Verificati questi requisiti, è possibile iscriversi alla sezione speciale del Registro imprese riservata alle startup innovative, accedendo così a diverse agevolazioni fiscali e a semplificazioni burocratiche.

Ad esempio:

  • atto costitutivo guidato, redatto on line sul portale #ItalyFrontiers e autenticato con firma digitale;
  • esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro e del diritto annuale dovuto alla Cciaa;
  • disciplina del lavoro tagliata su misura, con contratti di assunzione del personale di minimo 6 mesi e massimo 36, dopo i quali ci potrà essere un solo rinnovo di 12 mesi. Scaduti i 48 mesi, si potrà lavorare nella startup innovativa esclusivamente a tempo indeterminato;
  • remunerazione dei collaboratori attraverso piani di incentivazione in equity e accesso semplificato, diretto e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia (la garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro);
  • incentivi fiscali, previsti dalla Legge di bilancio 2017, per chi investe nella startup innovativa: per le persone fisiche consiste in una detrazione dall’IRPEF pari al 30%, per le persone giuridiche in una deduzione dal reddito ai fini IRES del 30%;
  • supporto dell’Ice nei percorsi di internazionalizzazione, attraverso assistenza in ambito normativo e fiscale e l’offerta di opportunità di partecipazione a fiere ed eventi di matching con potenziali investitori.

Start up innovative: tutte le agevolazioni fiscali

La normativa di settore prevede uno sconto fiscale dal 30% al 50% su tutti gli investimenti effettuati in start up innovative.

Via libera dunque alla detrazione di imposta sugli investimenti effettuati a partire dal 2017 in poi, nei limiti di 1 milione di euro per le persone fisiche e di 1,8 milioni di euro per le persone giuridiche.

Per ottenere gli incentivi è necessario conservare per tre anni le quote ottenute nella start up grazie all’ investimento effettuato, a pena di perdita dei benefici.

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